PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti
della Commissione di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti avvenuti il 4 marzo 2005 a Baghdad, che portarono alla morte di Nicola Calipari ed al ferimento di Giuliana Sgrena e di Andrea Carpani.
      2. La Commissione di cui al comma 1, di seguito denominata «Commissione», dovrà:

          a) verificare la dinamica dei fatti, le cause ed i motivi che portarono all'uccisione ed al ferimento delle persone sopra indicate, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare e politico, nel quale si svolse l'accaduto;

          b) esaminare e valutare la natura ed i compiti delle forze militari presenti nel territorio iracheno ed eventuali responsabilità dei comandi militari e di intelligence;

          c) analizzare i rapporti tra le strutture italiane e quelle statunitensi in relazione alla gestione dei rapimenti di cittadini italiani in Iraq;

          d) evidenziare lo stato di applicazione degli accordi internazionali volti ad assicurare alla giustizia italiana i responsabili della morte di Nicola Calipari;

          e) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati

 

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rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
      3. II Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.
      4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
      5. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione ed entro i successivi tre mesi presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. Il termine per la conclusione dei lavori può essere prorogato dai Presidenti delle Camere, su richiesta motivata della Commissione, per un periodo non eccedente i dodici mesi.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.
      2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture.
      3. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

 

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      4. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio e professionale.
      5. La Commissione può chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 4 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 5 non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
      2. La violazione del segreto, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

 

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      2. Tutte le volte che lo ritenga la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.