1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti avvenuti il 4 marzo 2005 a Baghdad, che portarono alla morte di Nicola Calipari ed al ferimento di Giuliana Sgrena e di Andrea Carpani.
2. La Commissione di cui al comma 1, di seguito denominata «Commissione», dovrà:
a) verificare la dinamica dei fatti, le cause ed i motivi che portarono all'uccisione ed al ferimento delle persone sopra indicate, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare e politico, nel quale si svolse l'accaduto;
b) esaminare e valutare la natura ed i compiti delle forze militari presenti nel territorio iracheno ed eventuali responsabilità dei comandi militari e di intelligence;
c) analizzare i rapporti tra le strutture italiane e quelle statunitensi in relazione alla gestione dei rapimenti di cittadini italiani in Iraq;
d) evidenziare lo stato di applicazione degli accordi internazionali volti ad assicurare alla giustizia italiana i responsabili della morte di Nicola Calipari;
e) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.
2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture.
3. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
2. La violazione del segreto, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.